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AVVISO DI LIQUIDAZIONE ILLEGITTIMO SE FA RIFERIMENTO ALLA SENTENZA SENZA ALLEGARLA
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AVVISO DI LIQUIDAZIONE ILLEGITTIMO SE FA RIFERIMENTO ALLA SENTENZA SENZA ALLEGARLA

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Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, l’avviso di liquidazione emesso ex articolo 54, commi 3 e 5, D.P.R. 131/1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’articolo 7 L. 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4736, depositata ieri 23 febbraio 2021, in conformità al consolidato orientamento di legittimità inaugurato dai giudici di vertice con sentenza 10 agosto 2010, n. 18532 (in senso conforme, ex multis Cassazione, sentenza n. 9299 del 17.04.2013;  Cassazione, ordinanza n. 17911 del 13.08.2014Cassazione, ordinanza n. 12468 del 17.06.2015;  Cassazione, ordinanza n. 29402 del 07.12.2017Cassazione, ordinanza n. 13402 del 01.07.2020).

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile recante lo scioglimento di una comunione ereditaria, con attribuzione al contribuente di bene immobile dietro versamento di conguaglio.

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