Trust e successione: pianificazione per famiglie internazionali
Un patrimonio senza confini crea nuovi equilibri giuridici
Le famiglie imprenditoriali e i private clients si muovono oggi in uno scenario profondamente diverso rispetto al passato. Figli che studiano e lavorano all'estero, residenze distribuite tra più Paesi, partecipazioni societarie internazionali, immobili in diverse giurisdizioni: la ricchezza è ormai globale, mentre la normativa in tema di successione resta ancorata a principi nazionali, spesso molto differenti tra loro.
In questo contesto, il trust è diventato uno degli strumenti più utilizzati per la pianificazione del passaggio generazionale. Ma proprio il suo carattere internazionale solleva interrogativi delicati, soprattutto quando entra in gioco la successione necessaria prevista dall'ordinamento italiano.
Il ruolo del Regolamento UE 650/2012 e il "vuoto" sui trust
Il Regolamento europeo 650/2012 ha rappresentato un grande passo avanti nella disciplina delle successioni transfrontaliere. Stabilisce criteri uniformi per individuare la legge applicabile alla successione, ma non interviene sui trust, lasciando un’area grigia in cui si intrecciano la legge regolatrice del trust, la legge della successione e i principi inderogabili sulla legittima.
Questo crea un dialogo complesso tra ordinamenti diversi, soprattutto quando il trust incide su beni situati in Italia o quando gli eredi legittimari sono cittadini o residenti italiani.
La giurisprudenza italiana: apertura verso i trust, protezione della legittima
La giurisprudenza più recente mostra un orientamento sempre più maturo. I tribunali italiani riconoscono la validità dei trust regolati da leggi straniere, ne rispettano la struttura e valorizzano la funzione di pianificazione patrimoniale. Allo stesso tempo, però, garantiscono una tutela rigorosa dei legittimari.
Il punto chiave è la ricostruzione economica dell'atto di conferimento: se il disponente, attraverso il trust, priva i legittimari della propria quota di riserva, il conferimento può essere aggredito mediante azione di riduzione, indipendentemente dalla veste formale dello strumento utilizzato.
In altre parole, ciò che conta non è il contenitore giuridico, ma l'effetto sostanziale.
Poteri del disponente e trust autodichiarato: dove nascono i rischi
Una delle situazioni più delicate riguarda i trust in cui il disponente mantiene un controllo eccessivo: poteri di revoca, ampia discrezionalità, gestione unilaterale dei beni e ruolo di beneficiario unico. Questi elementi possono indurre i giudici a ritenere il trust non sufficientemente autonomo, esponendolo a contestazioni.
Il trust autodichiarato, in particolare, è spesso più vulnerabile perché manca la separazione "fisica" tra disponente e trustee.
Come costruire un trust sostenibile nel tempo e inattaccabile
La soluzione consiste in una progettazione accurata.
Un trust solido deve essere integrato nel sistema successorio e non deve presentarsi come uno strumento elusivo. Occorre quindi limitare i poteri del disponente, rendere chiara la volontà di pianificazione, coordinare testamento, trust e patti successori, valutare in anticipo l’impatto sui legittimari secondo la legge applicabile alla successione.
Questo approccio consente di costruire un trust solido, rispettoso delle diverse normative e capace di durare nel tempo.
Il vero obiettivo: armonizzare, non aggirare
La pianificazione internazionale non è un gioco di incastri formali, ma un percorso strategico che deve rispettare i principi fondamentali degli ordinamenti coinvolti.
Un trust ben progettato può diventare uno strumento straordinario per garantire protezione, continuità e trasparenza.
Non serve a eludere la legittima, ma ad armonizzare esigenze familiari, equilibri patrimoniali e norme transnazionali, evitando conflitti futuri e costruendo un progetto successorio coerente.
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Il trust per la remunerazione del lavoro di cura
Un patrimonio che non si vede, ma che incide sulla vita di tutti
Il lavoro di cura svolto in ambito familiare è una delle dimensioni più rilevanti e al tempo stesso più trascurate del nostro sistema giuridico. Parliamo della cura quotidiana, costante e spesso totalizzante esercitata da figli, coniugi, fratelli o parenti che, per anni, si fanno carico di un genitore fragile, di un coniuge malato o di un familiare non autonomo.
È un lavoro che richiede presenza, pazienza, tempo e spesso anche un significativo impatto economico: riduzione dell’orario lavorativo, rinuncia alla carriera, spese anticipate, sacrifici personali. Eppure, al momento dell’apertura della successione, questa attività rimane quasi sempre invisibile.
Così può accadere che un figlio che ha assistito il genitore giorno e notte riceva la stessa quota ereditaria di un fratello che non è mai stato realmente coinvolto. Da qui nascono incomprensioni, conflitti, tensioni latenti che esplodono proprio nel momento della maggiore fragilità emotiva della famiglia.
Perché il trust può cambiare questa storia
Il trust consente di intervenire prima, in modo ordinato e strutturato, trasformando il lavoro di cura in un valore riconosciuto.
Attraverso un trust assistenziale, il disponente può destinare una parte del patrimonio a chi lo ha assistito, non come "premio" o donazione, ma come riconoscimento di un'attività reale, misurabile e meritevole di tutela. La grande forza di questo strumento è la sua capacità di tradurre una volontà spesso non detta in un assetto chiaro e protetto.
Nel trust, il caregiver non riceve un vantaggio casuale o improvviso: riceve ciò che la persona assistita ritiene giusto attribuirgli per gli anni di cura, dedizione e rinunce.
Come strutturare un trust che valorizzi davvero il lavoro di cura
Affinché il trust svolga correttamente la sua funzione è essenziale che la causa compensativa sia esplicitata con precisione.
Il regolamento deve descrivere l’attività assistenziale svolta, la sua durata, le sue modalità, il sacrificio economico sostenuto, l’impatto sulla vita lavorativa del caregiver, le motivazioni profonde della scelta. Meglio ancora se la volontà è accompagnata da documenti clinici, testimonianze, certificazioni o semplici annotazioni scritte della persona assistita.
La chiarezza della causa non serve solo a evitare contestazioni tra gli eredi: rende l’intera operazione giuridicamente solida, coerente e inattaccabile sotto il profilo della legittima.
La questione delicata della successione necessaria
Molti temono che un trust destinato al caregiver possa violare la quota dei legittimari.
La giurisprudenza più recente mostra invece una crescente apertura quando il trust non è uno strumento elusivo, ma la risposta a un'esigenza concreta.
Un trust progettato per compensare un lavoro di cura documentato gode di una presunzione di meritevolezza, perché non si tratta di un atto liberale, bensì di un riconoscimento proporzionato. La differenza è cruciale, posto che il diritto italiano non tutela solo la rigidità della legittima, ma anche la giustizia sostanziale nei rapporti familiari.
Un gesto che evita conflitti e restituisce dignità
È innegabile: la cura è un patrimonio immateriale. E come ogni patrimonio, merita una forma di protezione.
Il trust non è un modo per "favorire qualcuno", ma un modo per ripristinare equilibrio dove il diritto positivo spesso non arriva. Significa evitare guerre ereditarie, rendere trasparente la volontà del disponente, proteggere chi ha dato tanto e ha ricevuto poco, assicurando che il valore della cura non venga disperso nell'indeterminatezza dei rapporti familiari.
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Modello 231: un alleato strategico per le imprese familiari
La responsabilità d'impresa e la nascita del Modello 231
Con il D.Lgs. 231/2001, il legislatore italiano ha introdotto una novità epocale: anche le società possono essere ritenute responsabili per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio. È il passaggio da una logica di repressione individuale a una logica di prevenzione organizzativa. L’impresa diventa così un soggetto che deve dotarsi di regole, controlli e procedure in grado di prevenire comportamenti illeciti.
Per le imprese familiari, spesso caratterizzate da una gestione accentrata e da un forte legame personale tra soci e management, questa rivoluzione rappresenta un'occasione per trasformare la cultura aziendale da "intuitiva" a "organizzata", mantenendo i valori fondanti ma dotandosi di strumenti di controllo e trasparenza.
Il Modello 231 come architettura di governance
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) è la risposta pratica alla responsabilità introdotta dal decreto. Non è un semplice adempimento formale, ma un sistema di regole e procedure interne costruito per identificare le aree di rischio, prevenire reati e garantire un comportamento etico e trasparente a tutti i livelli aziendali.
Il Modello 231 si compone di:
- una parte generale, che definisce principi, ruoli e modalità di vigilanza;
- una parte speciale, che individua i processi sensibili (ad esempio, rapporti con la PA, appalti, gestione fiscale, sicurezza sul lavoro) e prevede protocolli operativi per prevenire i reati.
Per una family business, adottare il MOG significa anche fare un salto di qualità nella governance: separare ruoli e responsabilità, introdurre logiche di controllo interno e garantire continuità generazionale in un quadro di legalità e fiducia.
I vantaggi concreti per le imprese familiari
Adottare un Modello 231 offre vantaggi che vanno ben oltre la riduzione del rischio penale:
1. Protezione dell’impresa e del patrimonio
Il MOG riduce il rischio di sanzioni pecuniarie e interdittive che possono compromettere la sopravvivenza stessa dell'azienda. Nelle imprese familiari, dove l'azienda coincide spesso con il patrimonio di famiglia, il modello è una vera barriera di protezione.
2. Continuità e passaggio generazionale
Il Modello 231 introduce regole, ruoli e procedure che garantiscono ordine e tracciabilità nelle decisioni. Questo consente di evitare conflitti interni e di assicurare la continuità anche nei passaggi generazionali, trasformando la governance familiare in una governance istituzionalizzata.
3. Migliore accesso al credito e collaborazione con partners
Le banche e gli investitori valutano positivamente le imprese dotate di un modello 231, in quanto esso è indice di solidità organizzativa e affidabilità. Inoltre, in alcuni bandi pubblici o partnerships industriali, il possesso di un MOG rappresenta un requisito premiale o addirittura indispensabile.
4. Valore reputazionale
La compliance è un fattore reputazionale. Un'impresa che dimostra trasparenza e integrità rafforza la fiducia di clienti, fornitori e dipendenti. In un'epoca in cui la sostenibilità è anche giuridica ed etica, il Modello 231 diventa un marchio di serietà.
5. Cultura della responsabilità
Il MOG diffonde la consapevolezza che ogni comportamento ha un impatto sull'impresa. La legalità non è più un obbligo calato dall'alto, ma un valore condiviso che diventa parte dell'identità aziendale.
Modello 231 su misura per le PMI familiari
Il decreto 231 si applica a tutte le imprese, anche a quelle di piccole dimensioni. Per le imprese familiari, spesso prive di strutture complesse, la chiave è la proporzionalità: il modello deve essere semplice ma sostanziale, costruito su misura in base alla dimensione, all'attività e ai rischi specifici.
Un MOG efficace per una PMI può prevedere procedure essenziali ma chiare; controlli mirati sui processi più critici (fiscali, contabili, ambientali); formazione del personale; un Organismo di Vigilanza interno o esterno, anche con funzioni semplificate.
L'obiettivo non è creare burocrazia, ma ordine e responsabilità. Come dimostra la giurisprudenza più recente, ciò che conta non è la perfezione formale del modello, ma la sua effettiva applicazione nella realtà aziendale.
Modello 231 come strumento di sostenibilità
Oggi la sostenibilità non riguarda solo l'ambiente o la finanza, ma anche la legalità e la trasparenza. Il Modello 231 rappresenta il pilastro della sostenibilità giuridica dell'impresa: integra prevenzione penale, fiscale e reputazionale in un unico sistema di governance.
Per le imprese familiari, significa rafforzare la reputazione intergenerazionale, costruire fiducia con il mercato e garantire la longevità dell'impresa. È, in definitiva, una scelta di responsabilità e visione: trasformare il rispetto delle regole in valore competitivo.
Conclusione
Il Modello 231 non è solo un documento di conformità, ma una strategia di crescita sostenibile. Per le imprese familiari, rappresenta un investimento nella propria credibilità, nel futuro dei propri eredi e nella reputazione di famiglia. Adottarlo significa scegliere di governare il rischio con metodo, trasformando la cultura della legalità in un vantaggio competitivo durevole.
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Dividendi e holding: la stretta del 2026 impone nuove strategie
Dividendi 2026: cosa cambia per le holding
Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio introdurrà una profonda revisione del regime fiscale dei dividendi.
La nuova soglia minima del 10% per accedere all’esclusione parziale dalla base imponibile segna la fine di un’epoca per la fiscalità delle holding e delle società partecipate.
Fino al 2025, i dividendi godevano di una esenzione del 95% (per soggetti IRES) e del 41,86% (per soggetti IRPEF imprenditori), riducendo l’imposizione effettiva all’1,2%.
Dal 2026, invece, le partecipazioni inferiori al 10% saranno tassate integralmente, con un prelievo del 24%.
Il salto è netto, e il rischio per molte strutture societarie è di subire una doppia imposizione economica sugli stessi utili.
L’obiettivo del legislatore e i profili di incoerenza
Secondo l’art. 18 del disegno di Legge di Bilancio 2026, la misura intende riallineare la normativa italiana alla direttiva europea 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia), che fissa proprio nel 10% la soglia minima per la “dividend exemption”.
Tuttavia, l’attuazione italiana rischia di produrre effetti distorsivi.
La direttiva UE non impone alcun requisito temporale di possesso, mentre la riforma OCSE – Pillar 2 e il D.Lgs. 209/2023 distinguono le partecipazioni stabili da quelle speculative, esentando anche quote inferiori al 10% se detenute da almeno un anno.
L’approccio italiano, invece, applica rigidamente la soglia percentuale, senza tener conto della natura strategica o di lungo periodo dell’investimento.
Le criticità per le holding e il rischio di doppia imposizione
La norma colpirà soprattutto le holding industriali e finanziarie, le società di investimento e le imprese familiari che detengono partecipazioni minoritarie, anche di valore rilevante.
L’intervento rappresenta un “arretramento strutturale” rispetto alla riforma Tremonti del 2003, che introdusse la parziale esenzione non come agevolazione ma come principio di neutralità fiscale.
Il nuovo assetto, invece, riporta la tassazione a monte e a valle dello stesso utile, violando la logica di neutralità nella catena partecipativa e rischiando di disincentivare gli investimenti a lungo termine.
Strategie operative: cosa fare entro il 31 dicembre 2025
In attesa dell’approvazione definitiva, il 2025 sarà l’anno cruciale per le scelte di pianificazione fiscale.
Ecco alcune opzioni valutabili:
- Incrementare la quota di partecipazione fino al 10%, se sostenibile sotto il profilo societario e finanziario.
- Deliberare entro fine 2025 la distribuzione di utili o riserve, consolidando il regime vigente anche se il pagamento avverrà nel 2026.
- Garantire la certezza documentale delle delibere, ad esempio tramite registrazione o invio PEC, per evitare contestazioni di simulazione.
Il MEF (Atto di indirizzo del 27 febbraio 2025) ha chiarito che tali operazioni non costituiscono abuso del diritto, purché coerenti con la ratio della norma.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, invita alla prudenza per evitare operazioni solo formali o differite nel tempo (Principio di diritto n. 3/2022).
Effetti economici e bilancio delle holding
L’anticipo delle delibere di distribuzione può portare vantaggi fiscali immediati, ma anche conseguenze patrimoniali non trascurabili: riduzione delle riserve, variazioni negli indici di solidità e minore capacità di autofinanziamento.
Le holding dovranno quindi muoversi con una visione integrata, bilanciando ottimizzazione fiscale e stabilità di lungo periodo, specie in presenza di strutture multilivello o partecipazioni incrociate.
Conclusione: pianificare oggi per proteggere il domani
Il nuovo regime sui dividendi non è solo una modifica tecnica, ma un cambio di paradigma per le strutture partecipative e le holding.
Chi saprà agire con tempestività entro il 2025 potrà preservare il vantaggio fiscale e, al contempo, riposizionare la propria architettura societaria su basi più solide, trasparenti e strategiche.
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Successione Armani: la strategia che blinda il futuro della maison
di Angelo Ginex
La morte di Giorgio Armani ha aperto uno dei più importanti casi di pianificazione successoria degli ultimi anni.
Parliamo di un patrimonio stimato in diversi miliardi di euro. Un marchio simbolo del made in Italy. Un impero fatto di società, immobili, partecipazioni e opere d'arte.
Tutto è stato regolato mediante testamento ove lo stilista, con la consueta precisione, ha stabilito le regole della sua successione.
Grazie alla sapiente combinazione di più strumenti giuridici, il risultato è un caso da manuale. Una lezione per ogni famiglia imprenditoriale che desideri custodire il proprio patrimonio senza rinunciare alla crescita.
La Fondazione come garante della continuità
Il custode valoriale della pianificazione è la Fondazione Giorgio Armani, che diventa titolare del 100% della Giorgio Armani S.p.A.
La Fondazione non rappresenta un’eredità passiva ma un presidio di governance. Armani le ha affidato un ruolo attivo.
Attraverso un sistema di azioni a voto maggiorato e diritti particolari, tale ente controllerà almeno il 30% dei diritti di voto, con diritto di veto sulle decisioni più importanti: modifiche statutarie, fusioni, scissioni, distribuzione di riserve, ecc.
In parallelo, Armani ha disegnato un sistema di pesi e contrappesi, distribuendo il resto dei voti tra persone chiave:
- Pantaleo Dell’Orco, compagno e manager di fiducia, con il 40%;
- I nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana, con il 15% ciascuno.
- La sorella Rosanna Armani e la nipote Roberta Armani, titolari solo di usufrutto, senza poteri di voto.
Un equilibrio studiato per evitare conflitti e garantire continuità.
Il destino della Giorgio Armani S.p.A.
La società è il cuore pulsante dell’impero lasciato da Armani, che l’ha costruita e difesa per decenni, chiudendo la porta a qualsiasi azionista esterno.
Invece, nel testamento la direzione muta e si ha l’apertura del capitale a terzi. Entro 18 mesi la Fondazione dovrà cedere il 15% delle azioni a un partner industriale. Armani ha persino indicato i possibili nomi: LVMH, EssilorLuxottica e L'Oréal.
Non è una vendita, ma una scelta strategica. Evidentemente, l’intento di Armani è quello di attrarre un alleato di peso, capace di rafforzare la crescita internazionale del gruppo.
Ad ogni modo, la governance resta salda. La Fondazione non potrà mai scendere sotto il 30,1%. Anche in caso di quotazione in Borsa, prevista solo sul mercato italiano o su mercati equivalenti, la Giorgio Armani S.p.A. resterà fedele ai capisaldi del fondatore.
I principi fondanti indicati da Armani sono chiari:
- gestione etica delle attività;
- priorità allo sviluppo globale del marchio;
- diversificazione;
- innovazione costante;
- equilibrio finanziario.
In altre parole, Armani ha trasformato la sua filosofia in norme giuridiche. E ha reso obbligatoria la coerenza con i valori che hanno reso unico il brand.
I beni privati ai legami affettivi
Dopo avere delineato una complessa architettura di governance aziendale, Armani ha regolato con la stessa attenzione la parte più intima del suo patrimonio.
- Immobili: residenze a Milano, St. Moritz, Saint-Tropez, New York, Pantelleria, Antigua. Tutte in una società immobiliare le cui quote sono state divise tra familiari e Dell’Orco, spesso con il meccanismo della nuda proprietà e dell’usufrutto.
- Partecipazioni finanziarie: quasi il 2% di EssilorLuxottica, pari a circa 2,4 miliardi di euro. Il 40% va a Dell’Orco, il resto alla sorella Rosanna ed ai nipoti.
- Opere d'arte: Matisse, Warhol, Man Ray, arredi di Sottsass e pezzi giapponesi. Anche tali beni suddivisi tra sorella e Dell’Orco.
Ogni bene ha un destino preciso, finanche le suppellettili di casa così come le settimane di utilizzo dello yacht.
Osservazioni conclusive
Le disposizioni impartite da Armani sembrano dirette a soddisfare due obiettivi principali.
Il primo è blindare il futuro dell’impresa. Con la Fondazione al centro e un sistema di poteri bilanciati, Armani ha assicurato che la società resti italiana, indipendente e fedele alla sua filosofia imprenditoriale. Ma, al tempo stesso, ha previsto l’apertura del capitale a terzi. Nessuna lotta ereditaria potrà scalfirla, né tantomeno una qualche pressione speculativa potrà snaturarla.
Il secondo è lasciare i beni privati in famiglia in modo da valorizzare i legami affettivi. Ai familiari e alle persone più care ha lasciato ville, partecipazioni finanziarie e opere d’arte. Ha combinato sapientemente più strumenti giuridici come l’usufrutto e la nuda proprietà. Ad essi si aggiunge poi una regolamentazione puntuale per il godimento dei beni.
Ancora una volta, il messaggio è chiaro. La successione non può essere lasciata al caso. Senza regole, i conflitti sono inevitabili. Con una pianificazione, invece, si costruisce continuità e si trasmettono non solo beni, ma anche valori.
Giorgio Armani ha mostrato che la Fondazione può essere lo strumento per custodire un'eredità valoriale oltre che economica.
Ed è questo il senso più profondo della sua pianificazione successoria, ovvero trasformare il patrimonio in un ponte tra generazioni e il marchio in un bene comune da proteggere.
Accordi pre-divorzio: la Cassazione apre una nuova era per le coppie e i patrimoni familiari
di Angelo Ginex
La decisione della Cassazione
Con ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità degli accordi stipulati tra coniugi in previsione di una crisi familiare. La pronuncia segna un punto di svolta e conferma l'evoluzione della giurisprudenza che, a partire dagli anni duemila, ha progressivamente ampliato lo spazio dell’autonomia negoziale in ambito familiare, sempre nel rispetto dei limiti posti dall’ordine pubblico e dalle norme imperative.
Il caso concreto
Nel 2011, molti anni prima della separazione, due coniugi avevano firmato una scrittura privata al fine di regolare i rapporti in caso di divorzio. In particolare, il marito riconosceva il contributo economico della moglie alla ristrutturazione di un immobile a lui intestato. Pertanto, assumeva l'impegno di versarle, in caso di separazione, la somma di 146.400 euro. In cambio, la moglie rinunciava a determinati beni mobili, tra cui un’imbarcazione e parte dell’arredamento.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia ritenevano valido l’accordo, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva. Pertanto, condannavano il marito al pagamento della somma indicata. L'uomo proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la nullità della pattuizione per violazione degli articoli 143 e 160 cod.civ. e per contrasto con le norme in materia di assegno divorzile.
Il ragionamento della suprema Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’accordo. Secondo la Corte, l’articolo 1322 cod. civ. consente ai coniugi di stipulare contratti atipici, purché perseguano interessi patrimoniali leciti. Più precisamente, l’accordo tra i coniugi è stato qualificato come contratto atipico, espressione dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 cod.civ., meritevole di tutela perché diretto a realizzare interessi patrimoniali ritenuti leciti e non in contrasto con norme imperative.
Inoltre, la separazione personale rappresenta un evento condizionale futuro e incerto, idoneo a far scattare le obbligazioni pattuite. Dunque, non costituisce una causa illecita, ma un presupposto sospensivo perfettamente compatibile con l’articolo 1354 cod.civ.
Da ultimo, l’accordo non equivale ad una rinuncia preventiva all’assegno divorzile, né ad una corresponsione “una tantum”, ma ad un riequilibrio economico volto a compensare il contributo della moglie alle spese familiari e patrimoniali.
I limiti e confini degli accordi pre-divorzio
La Cassazione ha individuato i limiti invalicabili di tali accordi. Nello specifico, essi non possono riguardare:
• l’affidamento e il mantenimento dei figli minori (articoli 337-bis ss. cod.civ.);
• l’assegno divorzile, che resta nella piena valutazione del giudice ex articolo 5 L. 898/1970;
• i diritti-doveri fondamentali dei coniugi sanciti dagli articoli 143 ss. cod.civ.
Al contrario, sono legittimi gli accordi che regolano i rapporti economici interni e mirano ad un riequilibrio proporzionale agli apporti di ciascun coniuge.
Il richiamo alla giurisprudenza
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato:
• la Cass. n. 23713/2012 e la Cass. n. 19304/2013 avevano ammesso la validità di patti condizionati alla separazione o al divorzio, purché non incidessero sui diritti indisponibili;
• la Cass. n. 5065/2021 e la Cass. n. 11012/2021 avevano riconosciuto gli accordi prematrimoniali come rendite vitalizie sottoposte a condizione sospensiva;
• più di recente, la Cass. n. 13366/2024 ha ammesso la validità degli accordi tra coniugi sulla ripartizione delle spese familiari.
Con questa decisione la Cassazione chiude definitivamente con il vecchio orientamento (Cass. n. 8109/2000), che dichiarava nulli gli accordi prematrimoniali. In questo modo, l’Italia si avvicina a modelli già consolidati in altri Paesi.
Le implicazioni pratiche
Questa pronuncia conferma l'importanza della pianificazione patrimoniale preventiva come strumento di certezza e tutela, in particolare per le famiglie imprenditoriali e ad elevata capacità patrimoniale.
La decisione valorizza la libertà negoziale dei coniugi e riconosce gli accordi pre-divorzio come strumenti utili per prevenire conflitti, ridurre l’incertezza e garantire un riequilibrio patrimoniale equo in caso di crisi.
Per professionisti e operatori (avvocati, notai, family officer, consulenti patrimoniali), si apre un nuovo spazio di intervento, ovvero la possibilità di assistere le coppie nella redazione di accordi strutturati, formalmente corretti e giuridicamente sostenibili, capaci di reggere in sede giudiziale.
IMPRESE FAMILIARI, SFIDE E SOLUZIONI: GUIDA ALLA GOVERNANCE DEL FUTURO
di Angelo Ginex
LE SFIDE FUTURE PER LE IMPRESE FAMILIARI
Nei prossimi anni le imprese familiari dovranno affrontare sfide cruciali che potrebbero minare la continuità intergenerazionale. Sebbene il profitto sia un obiettivo importante, esse dovranno fare i conti anche con temi essenziali quali la coesione familiare, il passaggio generazionale e l’impatto sociale. Bilanciare i vari obiettivi richiede l’adozione di strumenti capaci di integrare “tradizione e innovazione”.
GESTIRE LA LEGACY FAMILIARE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
In quest’ottica una gestione strategica della legacy familiare, che sappia conciliare il rispetto per il passato con l’adattamento alle sfide future, consentirà di raggiungere una “visione condivisa” tra le diverse generazioni, elemento essenziale per la sostenibilità nel lungo periodo, rafforzando, da un lato, l’identità familiare e stimolando, dall’altro, il cambiamento.
DAL FOCUS SULL’IMPRESA ALLA VISIONE SISTEMICA DELLA FAMIGLIA IMPRENDITORIALE
Tradizionalmente, la consulenza alle imprese familiari si è concentrata sulle dinamiche interne e sulle relazioni tra famiglia, impresa e proprietà.
Ora, invece, è richiesto un cambio di paradigma, un approccio sistemico e non più asettico, che non guardi più (soltanto) alla singola impresa familiare ma alla “famiglia imprenditoriale” quale entità complessa che gestisce non solo l’impresa operativa, ma anche asset diversi come holding, trust, family office, fondazioni, ecc.
GOVERNANCE FAMILIARE E GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO
Questa nuova visione amplia il tradizionale concetto di governance familiare e introduce ulteriori sfide legate alla gestione della ricchezza e all’integrazione del patrimonio familiare nel suo complesso.
In questo nuovo scenario, quindi, diventa essenziale preservare, amministrare e trasmettere gli asset delle famiglie imprenditoriali, non limitandosi più a soluzioni preconfezionate (ad esempio, la classica holding di famiglia combinata alla società semplice), ma integrando le stesse in strutture evolute che permettano di gestire le risorse familiari in modo efficiente e intergenerazionale.
COMPETENZE DI GOVERNANCE: UNA NUOVA PRIORITÀ
Inoltre, si rende necessario il rafforzamento delle “competenze di governance” in quanto le famiglie imprenditoriali, come detto, non sono più chiamate soltanto a gestire la propria impresa, ma a coordinare un sistema integrato di asset che richiede decisioni condivise e informate.
Per tale ragione, il consulente deve essere in grado di implementare strutture di coordinamento che assicurino la gestione professionale dei beni familiari.
SUPERARE LA LEADERSHIP CENTRALIZZATA: MODELLI EVOLUTI PER LA CONTINUITÀ
La crescita del business e l’aumento della complessità familiare richiedono modelli di governance più evoluti, che superino il tradizionale fenomeno della leadership centralizzata virando su una gestione trasparente delle decisioni strategiche, nonché su una nuova comunicazione tra le generazioni che faccia sintesi tra la visione dei senior, spesso più conservativi, e quella della NextGen, più incline all’innovazione.
In questo modo sarà possibile condurre le famiglie imprenditoriali a una “visione condivisa” che integri tradizione e innovazione, così prevenendo i conflitti familiari e mantenendo la coesione nel tempo.
PROPRIETÀ RESPONSABILE: VISIONE STRATEGICA E SOSTENIBILITÀ
A ciò si aggiunga che lo sviluppo di una “proprietà responsabile” è diventata (e lo sarà sempre più) una priorità per le famiglie imprenditoriali, per cui è essenziale che i proprietari di un’impresa familiare abbiano una visione strategica di lungo periodo, siano coinvolti attivamente nella governance familiare e sviluppino competenze di proprietà. In questo senso, sono molto utili gli strumenti che garantiscono una gestione efficiente del patrimonio e una visione strategica chiara, preservando l’unità familiare e rafforzando la capacità della famiglia di affrontare le sfide future.
DAL POSSESSO ALLA GESTIONE CONSAPEVOLE DELLA RICCHEZZA
Il concetto di proprietà responsabile implica un passaggio dalla mera detenzione della ricchezza a una gestione consapevole, finalizzata alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo.
Occorrerà affiancare le famiglie imprenditoriali in un “percorso di professionalizzazione” della gestione familiare che passi dalla formazione dei membri della famiglia, dall’integrazione di competenze esterne e dall’innovazione dei modelli di gestione.
IL RUOLO DEL CONSULENTE PER UN ECOSISTEMA FAMILIARE INTEGRATO
Sarà molto importante far comprendere alle famiglie imprenditoriali che l’adozione dei principi di proprietà responsabile non porta alla perdita di controllo dell’impresa, ma al contrario permette di rafforzare la capacità di affrontare le sfide future con una governance efficace.
In definitiva, le famiglie imprenditoriali che percorreranno la strada dello sviluppo di una proprietà responsabile e del rafforzamento delle competenze di governance riusciranno a garantirsi crescita economica e continuità intergenerazionale. E ciò richiederà l’affiancamento di consulenti in grado di spostare il focus sull’intero ecosistema che ruota attorno alla famiglia imprenditoriale.
PAESI BASSI - INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA
di Team Global Investments
I Paesi Bassi offrono una serie di incentivi e vantaggi fiscali che, uniti alla trasparenza e alla cooperazione dell’amministrazione finanziaria, rendono il sistema fiscale molto attrattivo.
Aliquote
Nel 2024 l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (corporate income tax) è pari al 19% per gli utili fino a 200.000 euro e al 25,8% per gli importi eccedenti.
Ambiente
I Paesi Bassi offrono interessanti opportunità in materia di investimenti ecologicamente sostenibili. Le aziende possono dedurre fino al 45% dei costi di investimento in beni ambientali qualificati, con vantaggi sia in termini di liquidità che di riduzione del carico fiscale.
ATR e APA
Per le imprese che si stabiliscono nei Paesi Bassi è possibile ottenere anche un Advance Tax Ruling (ATR) o un Advance Pricing Agreement (APA). Tali strumenti rappresentano una garanzia di trasparenza per le imprese, in quanto garantiscono certezza sul futuro trattamento fiscale delle operazioni internazionali.
Deduzione costi R&D
Per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo è prevista un’importante deduzione fiscale. In particolare, sino ai primi 350.000 euro di costi opera una deduzione pari al 32%, con un’aliquota che può arrivare fino al 40% per le start up.
Expatriates
Al fine di attrarre gli espatriati con competenze specifiche e scarse sul mercato del lavoro nei Paesi Bassi, il sistema fiscale prevede un regime che consente alle aziende di offrire ai dipendenti stranieri un’esenzione fiscale del 30% del loro salario per un massimo di 5 anni.
Fiscal Unity
Il regime di consolidazione fiscale di gruppo consente alle società all’interno dello stesso gruppo di presentare una dichiarazione dei redditi consolidata. Ciò permette di compensare le perdite di una società con gli utili di un’altra e di trasferire attivi tra le società senza incorrere in tassazioni immediate.
Innovation Box
Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo godono di incentivi vantaggiosi (c.d. Innovation Box). Nello specifico, è previsto che i profitti generati da tali attività (ad esempio, sviluppo di beni immateriali, quali brevetti o software) beneficiano di una tassazione inferiore rispetto a quella ordinaria. L’accesso a tale regime avviene nel rispetto di specifiche procedure e, in ogni caso, la sua applicazione è meramente facoltativa.
Participation Exemption
È il regime fiscale più attrattivo dei Paesi Bassi per le sedi delle multinazionali. La participation exemption prevede che la società madre è esente dal pagamento delle imposte sui dividendi e sugli utili realizzati tramite cessioni di partecipazioni qualificate. In questo modo, si evita che all’interno dello stesso gruppo di imprese si abbia una doppia imposizione, così favorendo gli investimenti esteri.
Trattati fiscali
I Paesi bassi hanno sottoscritto trattati fiscali con più di 100 Paesi al fine di ridurre o eliminare la doppia imposizione, nonché agevolare i flussi di dividendi, interessi e royalties. Inoltre, l’adesione all’Unione europea rende applicabili le direttive che facilitano i pagamenti transfrontalieri.
REVOCATORIA PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Quando è ormai troppo tardi e non si è previsto nulla in ottica di protezione del patrimonio, sovente accade che qualcuno consigli comunque ai coniugi in regime di comunione legale dei beni di procedere ad un accordo di separazione con atto di trasferimento di beni immobili in favore dell’ex coniuge o del proprio figlio, al fine di provare a salvare il salvabile quando i creditori dell’altro o di uno dei due bussano alla porta.
Sul punto, è bene sottolineare prima di tutto un aspetto molto interessante. Gli atti di trasferimento di beni immobili che vengano inseriti all’interno di un accordo di separazione e divorzio, non scontano alcuna tassazione. Ai sensi dell’articolo 19, Legge n. 74/1987, infatti, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, tutti gli atti che comportano il trasferimento di beni immobili in caso di separazione e divorzio. La descritta agevolazione fiscale risponde alla finalità di non gravare di ulteriori oneri le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale.
Ciò detto, occorre evidenziare che la soluzione da taluni prospettata, al netto del beneficio fiscale di cui si è appena detto, si rivela un rimedio peggio del male per la mera considerazione che, ove danneggi eventuali creditori, l’atto di trasferimento può essere revocato nel termine di cinque anni da quando è stato concluso. In particolare, i creditori possono esercitare l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 cod. civ. (c.d. actio pauliana) al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio che arrechino un pregiudizio o mettano in pericolo le loro ragioni.
Appare evidente come la funzione di tale azione, dunque, sia analoga a quella di altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (ovvero, l’azione surrogatoria e il sequestro conservativo), e cioè quella conservativo-cautelare della garanzia patrimoniale a favore dei creditori.
I presupposti dell’azione revocatoria sono l’esistenza di un valido rapporto di credito tra chi agisce in revocatoria e il debitore disponente; la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) o comunque, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; l’effettività del danno (c.d. eventus damni) consistente in un atto dispositivo del debitore in grado di alterare l’entità del suo patrimonio.
Inoltre, nel caso di atto a titolo oneroso, è richiesto che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis).
Per quanto concerne l’esistenza di un valido rapporto di credito, è stato precisato che l’articolo 2901 cod. civ. presuppone una nozione “lata” di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali criteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, precisando anche che non deve trattarsi di pretese che si rivelino prima facie pretestuose (cfr., Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 20002/2008).
Al fine di esperire l’azione revocatoria, poi, non è necessario che la consistenza patrimoniale del debitore sia stata “totalmente” compromessa, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr., Cass. n. 2971/1999). Ciò significa che può trattarsi sia di una modificazione quantitativa del patrimonio, sia di una variazione qualitativa dello stesso.
Infine, con riferimento al requisito della partecipatio fraudis, è stato precisato come non sia necessario che il terzo sia a conoscenza dello specifico credito vantato nei confronti del disponente, essendo sufficiente che egli sia in condizione di conoscere l’esistenza, anche supposta, di una ragione creditoria che possa essere oggetto di rivendicazione (cfr., Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza del 21 marzo 2024).
Inoltre, occorre evidenziare che nella fattispecie prospettata sussiste altresì il rischio che l’Agenzia delle entrate possa contestare la simulazione e procedere al recupero delle imposte non versate, fermo restando che su di essa grava il difficile onere della prova circa l’uso strumentale della separazione. Concludendo, nell’ottica di porre in essere validi strumenti di protezione patrimoniale, prima di “sposare” soluzioni dell’ultimo minuto (ad esempio, un eventuale accordo di separazione con atto di trasferimento di beni immobili in favore del proprio figlio) dirette a porre un argine all’aggressione da parte dei creditori, è necessario agire per tempo in modo da implementare strumenti che non possono essere in alcun modo oggetto di revocatoria.
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PROFILI FISCALI DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI BENI IMMOBILI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’ordinamento italiano è privo di una specifica regolamentazione in materia di intestazione fiduciaria. La giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione n. 14654/2012) ha definito il negozio fiduciario come l’accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante traferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, e con cui il fiduciario, per la realizzazione di tale obbiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo.
Detto in altri termini, il negozio fiduciario è un contratto atipico mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro (fiduciario) un diritto o la mera legittimazione al relativo esercizio, sulla base di un accordo (c.d. pactum fiduciae) che vincola le parti, stabilendo modalità, tempi, condizioni di esercizio del diritto e che fissa principalmente lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare.
L’unico riferimento normativo diretto è rappresentato dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”. Essa ha come presupposto fondamentale la c.d. fiducia germanistica, la quale postula una “dissociazione” tra intestazione formale e proprietà sostanziale, rimanendo quest’ultima in capo al fiduciante, mentre al fiduciario viene conferita la sola legittimazione ad esercitare il diritto che gli è stato trasferito fiduciariamente con obbligo di ritrasferirlo al fiduciante o al terzo indicatogli.
A tal proposito, si rammenta che nei sistemi di civil law si distingue tradizionalmente tra fiducia romanistica e fiducia germanistica. La fiducia in senso romanistico è caratterizzata dal fatto che il fiduciario acquista a tutti gli effetti la “titolarità sostanziale” del bene o diritto e, contemporaneamente, si obbliga nei confronti del proprio dante causa ad un determinato comportamento. Nel caso della fiducia in senso germanistico, invece, il fiduciario è investito di un potere giuridico di disposizione, illimitato ma risolutivamente condizionato, sulla base di una “legittimazione formale”.
Sotto il profilo fiscale, la distinzione tra fiducia romanistica e germanistica non è priva di rilievo, soprattutto ai fini delle imposte indirette, e in particolaredell’imposta sulle successioni e donazioni.
Con circolare n. 3/E/2008 e circolare n. 28/E/2008 l’Agenzia delle entrate ha ritenuto esistente il presupposto della costituzione di vincoli di destinazione in ogni ipotesi di negozio fiduciario. Più precisamente, essa ha distinto i vincoli a effetto non traslativo, assoggettati a imposta di registro in misura fissa, dai vincoli a effetto traslativo, assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni.
Secondo quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria, nei casi di intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria troverebbe applicazione il modello della fiducia germanistica, tenuto conto della natura di tali beni e delle rispettive regole di circolazione, e quindi della scissione tra proprietà “formale” e proprietà “sostanziale”.
Invece, nel caso di negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili, sempre in considerazione della natura peculiare dei beni e delle relative regole di circolazione, troverebbe applicazione il modello della fiducia romanistica non essendo configurabile la medesima scissione della proprietà “formale” rispetto alla proprietà “sostanziale”. Nella specie, le regole concernenti i requisiti di forma del contratto e, soprattutto, gli adempimenti pubblicitari connessi alla circolazione dei beni immobili di cui agli articoli 1350, 2643 e 2657 cod. civ., prescrivono che i contratti con cui si trasferisce la proprietà di beni immobili devono rivestire a pena di nullità la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. In difetto di ciò, il contratto che trasferisce la proprietà di beni immobili non ha effetto nei riguardi di terzi.
In virtù di quanto sopra, l’amministrazione ha concluso che l’intestazione fiduciaria di beni immobili, non potendo dare luogo a una “dissociazione” tra intestazione formale e proprietà sostanziale, realizza un effettivo trasferimento di tali beni per il fiduciario e configura un rapporto basato sulla fiducia “romanistica”, con la conseguenza che trova applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni. La posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, con specifico riferimento al negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili, non è affatto condivisibile per tutta una serie di argomentazioni che inducono il contribuente, laddove si procedesse nei suoi confronti al recupero dell’imposta sulle successioni e donazioni, a doversi rivolgere al giudice tributario.
** Si precisa che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E/2022 consente di ritenere superato qualsiasi dubbio al riguardo. **
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