202030.04
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2020”

In materia di reddito di impresa, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni o quote possedute in società di capitali e di persone commerciali è disciplinata dall’articolo 86, comma 2, D.P.R. 917/1986, secondo cui le plusvalenze patrimoniali sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il “costo fiscale” delle partecipazioni oggetto di cessione.
Al successivo comma 5-bis dell’articolo 86 citato è previsto che, nelle ipotesi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, D.P.R. 917/1986, costituiscono plusvalenze tassabili le somme o il valore normale di quanto ricevuto pro quota dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni. Anche tale disposizione, che attrae nella disciplina delle plusvalenze di impresa i redditi derivanti dalle fattispecie di cui al citato articolo 47, commi 5 e 7 (ordinariamente considerati redditi di capitale per assimilazione agli utili da partecipazione), fa quindi riferimento al valore fiscalmente riconosciuto.
Al fine di stabilire cosa debba intendersi per “costo fiscale” o “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni, è possibile richiamare le norme generali sulle valutazioni di cui all’articolo 110, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 917/1986, il quale, da un lato, chiarisce che in detto costo vanno ricompresi gli oneri accessori di diretta imputazione, ad eccezione degli interessi passivi e delle spese generali, e, dall’altro, esclude le plusvalenze e minusvalenze solo iscritte e non realizzate.

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