202417.04
CESSIONE TOTALITARIA DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI
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CESSIONE TOTALITARIA DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI

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di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nell’ultimo decennio è sovente accaduto che l’Agenzia delle entrate abbia riqualificato la cessione totalitaria di partecipazioni sociali in cessione d’azienda, andando così a recuperare la relativa imposta proporzionale di registro, sulla base della considerazione per la quale tale operazione, coinvolgendo l’intero capitale di una società, sarebbe espressione della medesima capacità contributiva della cessione d’azienda.

La riqualificazione ha trovato fondamento nell’articolo 20, D.P.R. 131/1986, secondo cui, nella versione anteriforma 2018, “l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Il legislatore, mediante una modifica legislativa (articolo 1, comma 87, L. 205/2017) avente efficacia retroattiva (Cassazione n. 158/2020 e Cassazione n. 39/2021), ha superato tale interpretazione, prevedendo che gli atti, ai fini dell’imposta di registro, possano essere riqualificati solo in presenza di elementi intrinseci agli atti stessi, prescindendo in ogni caso da elementi extra-testuali o da altri atti ad esso collegati.

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