202406.03
ECCEZIONI DI ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
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ECCEZIONI DI ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023, che ha dato attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha delineato un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato principalmente nei regimi generali della annullabilità e della nullità.

Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nell’impianto normativo dello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000), l’articolo 7-bis (annullabilità) e l’articolo 7-ter (nullità), oltre agli articoli 7-quater7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga di quanto già previsto in sede amministrativa dagli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiscono la disciplina delle invalidità tributarie.

Tali modifiche, intervenendo sul precedente (e unico) regime di invalidità operante nel settore tributario, esplicano importanti effetti in sede amministrativa e giudiziaria, in quanto impattano giocoforza sul “come e quando far valere i vizi di invalidità” degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

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