201604.03
EQUITALIA: ATTI NULLI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA ALL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE
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EQUITALIA: ATTI NULLI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA ALL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

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Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Il debito fiscale portato da una cartella di pagamento o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo se il contribuente presenta istanza di annullamento e quest’ultima non risponde nel termine di 120 giorni. E’ questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza del 23 giugno 2015, n. 5667.

Ciò in considerazione di quanto previsto all’art. 1, commi 537 e ss. della Legge di Stabilità 2013, secondo cui “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullate di diritto e quest’ultimo è automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.

Dunque, sulla base delle disposizioni indicate, i giudici meneghini non hanno potuto fare altro che constatare la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento presentate dal contribuente avverso gli accertamenti esecutivi e le cartelle di pagamento e, conseguentemente, annullare il debito tributario.

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