202012.03
I PROVVEDIMENTI SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO
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I PROVVEDIMENTI SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO

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Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel processo tributario, il giudizio di appello è regolato dalle norme contenute negli articoli 323 e ss. c.p.c., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.

Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la competenza del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, nel senso che essa spetta alla Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

Venendo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, occorre fare precipuo riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 52 D.Lgs. 546/1992.

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