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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE NEI VARI GRADI DI GIUDIZIO
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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE NEI VARI GRADI DI GIUDIZIO

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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, oggetto, tra l’altro, della recentissima circolare 2/E/2023.

Più precisamente, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovrebbero poter essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia.

La definizione agevolata trova applicazione alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023.

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