202127.01
LA DIVISIONE EREDITARIA DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA
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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA

in Media

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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