LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA PER IL 2021
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2021”
Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito in L. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, e la Legge di Bilancio per l’anno 2021 hanno introdotto importanti novità con riferimento alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’articolo 110, D.L. 104/2020 ha previsto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa, materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie e rappresentate come tali nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, e che potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia in quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti c.d. solari.
Successivamente, l’articolo 1-bis, D.L. 41/2021 ha altresì previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (e dunque nel bilancio al 31 dicembre 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. In tal caso, la rivalutazione può avvenire solo con effetto civilistico, non essendo estesa anche la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
Non è la prima volta che il Legislatore offre un’opportunità di questo tenore. Già in passato, infatti, la L. 342/2000 aveva concesso simile facoltà attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.
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