202019.05
LE INCERTEZZE SUI TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO VERSO LA SOLUZIONE DEFINITIVA
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LE INCERTEZZE SUI TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO VERSO LA SOLUZIONE DEFINITIVA

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Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), all’articolo 67, comma 4, prevedeva, nella formulazione originaria, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento mediante un generale rinvio all’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.

Infatti, l’articolo 12, comma 2 dispone che: I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

Quindi, il citato richiamo interessava pacificamente sia gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (è il caso degli accertamenti sull’imposta di registro), sia gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’Iva relativi ai periodi di imposta 2015 e 2014, in caso di omessa dichiarazione.

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