201419.11
LE PROCEDURE VIGENTI IN AMBITO DOGANALE
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LE PROCEDURE VIGENTI IN AMBITO DOGANALE

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Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Conoscere le procedure vigenti in ambito doganale significa comprendere il modo in cui è possibile internazionalizzare il proprio business ed entrare in un mercato estero attrattivo.
Innanzitutto. occorre chiarire cosa si intende per regime doganale economico. Il Regolamento Comunitario (CDC – Codice Doganale Comunitario) contempla le seguenti definizioni, al fine di facilitare le attività economiche dell’immagazzinamento delle merci:

1. Immissione in libera pratica: la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. In dogana verranno effettuate una serie di attività, quali, ad esempio, verifiche di licenze, controlli sanitari e fitosanitari e di regolare applicazione dei dazi.
2. Transito: è un regime doganale sospensivo per cui le merci circolano tra due punti del territorio doganale comunitario.
3. Deposito doganale: anche in questo caso si tratta di un regime economico sospensivo. Esso indica una struttura che custodisce la merce in attesa della destinazione finale. Si distinguono diversi tipi di deposito: Quello classico è di tipo C, privato, nel Lazio ad esempio ve se sono 64. Il deposito di tipo F, invece, quello pubblico, é gestito direttamente dall’autorità doganale, ma presenta un’attività più ridotta. Per aprire un deposito doganale occorrono dei requisiti soggettivi (essere esenti da condanne penali e/o situazioni di illecito) e oggettivi (avere dei contratti in essere a livello internazionale che ne giustifichino l’autorizzazione).
4. Perfezionamento attivo: ha lo scopo di incoraggiare le esportazioni comunitarie consentendo di importare merci per essere perfezionate nella Comunità.
5. Perfezionamento passivo: permette alle imprese europee di effettuare lavorazioni presso imprese extracomunitarie.
6. Trasformazione sotto controllo doganale: permette l’importazione di merci extracomunitarie per la loro lavorazione senza subire dazi.
7. Ammissione temporanea: permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie senza subire dazi, ma deve essere riesportata senza subire modifiche.
8. Esportazione: rientrano in questo caso tutte le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità e ovviamente vengono contemplate tutta una serie di procedure.
Evidentemente, abbiamo sintetizzato i vari regimi doganali al fine di fornire delle linee guida sulle diverse ipotesi che sono a disposizione delle imprese.

Una precisazione va fatta sulle cosiddette zone franche, ovvero quei luoghi in cui le merci mantengono lo stato estero e vengono messe a regime solo quando escono dalla zona. La convenienza non risiede esclusivamente nell’evitare costi fiscali, ma soprattutto nella possibilità di lavorare la merce prima di passarla in dogana. La zona franca si definisce chiusa se è autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre si definisce aperta, se autorizzata dall’Autorità doganale.

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