202213.05
NO AL RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI ALL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSUMATORE FINALE
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NO AL RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI ALL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSUMATORE FINALE

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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di addizionali all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte, a meno che provi che l’azione di ripetizione di indebito esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa.

Sono questi alcuni dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15138, depositata ieri 12 maggio, in conformità a quanto statuito in recenti pronunce in tema di legittimazione attiva a presentare istanza di rimborso per le imposte addizionali all’accisa sull’energia elettrica indebitamente versate (cfr., Cass. n. 15504n. 15505n. 15506 del 21/07/2020).

La vicenda in esame trae origine dal diniego di rimborso delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica che era stato richiesto dalla società contribuente sia all’Agenzia delle dogane che al fornitore. Avverso tale diniego veniva quindi proposto ricorso dal consumatore finale dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva i ricorsi previa riunione.

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