202211.05
NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE

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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.

Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.

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