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NUOVO REGIME DI INVALIDITÀ DEGLI ATTI, DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLE NOTIFICHE DELL’A.F.
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NUOVO REGIME DI INVALIDITÀ DEGLI ATTI, DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLE NOTIFICHE DELL’A.F.

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di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto rilevanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000).

Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nel corpo normativo dello Statuto del contribuente gli articoli 7-bis7-ter7-quater7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga degli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiranno la disciplina delle invalidità tributarie.

Con tali disposizioni il legislatore delegato ha inteso delineare un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della “nullità” (articolo 7-ter, L. 212/2000) e della “annullabilità” (articolo 7-bis, L. 212/2000).

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