202030.04
REGIME PREMIALE ISA: È POSSIBILE BENEFICIARNE ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE TARDIVA?
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REGIME PREMIALE ISA: È POSSIBILE BENEFICIARNE ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE TARDIVA?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 62/2020”

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) sono stati introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 con l’intento di sostituire dopo più di vent’anni di operatività gli studi di settore.
Tali indici segnano il passaggio da uno strumento di accertamento standardizzato ad uno diretto a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, mediante un giudizio di sintesi sul contribuente in termini di affidabilità fiscale in una scala di valori da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
Da tale giudizio, infatti, potrebbe conseguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali, laddove il contribuente fosse ritenuto fiscalmente “affidabile”, oppure la possibile inclusione dello stesso nell’ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione.
Diventa quindi fondamentale il giudizio di affidabilità fiscale, espresso sulla base di una serie di informazioni (in parte fornite dallo stesso contribuente), cui potrebbe seguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali a seconda dei diversi livelli raggiunti.
Sotto tale profilo, ci si è chiesto se la possibilità di fruire dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 debba essere riconosciuta anche nel caso in cui i dati utili a consentire l’accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione tardiva, cioè presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.
Per rispondere all’interrogativo si è deciso di partire da una breve disamina della disciplina normativa prevista dalla disposizione citata, onde evidenziarne le più importanti novità, per poi passare ad analizzare tale specifica problematica, anche alla luce dei principali chiarimenti di prassi.

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