SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: CHIARIMENTI SU ADEMPIMENTI PROCEDURALI E TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO CON EFFETTI OBBLIGATORI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 32/2021“
In un’epoca sempre più globalizzata, in cui i trasferimenti delle persone da un Paese all’altro sono molto frequenti, così come l’acquisto di immobili in Stati diversi da quello di residenza, sovente capita che il consulente patrimoniale venga chiamato a occuparsi anche di successioni che presentano profili internazionali.
È il caso, ad esempio, della fattispecie di cui si è recentemente occupata l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 224/E/2021, laddove essa ha dovuto chiarire diversi aspetti in tema di legato con effetti obbligatori.
Più precisamente, nel citato documento di prassi l’istante rappresentava che Tizio, cittadino tedesco, era deceduto in Germania, Paese nel quale aveva la sua ultima residenza abituale. Questi aveva lasciato un testamento olografo, con il quale era stato disposto soltanto un legato con effetti obbligatori a favore della propria compagna, avente a oggetto un immobile situato in Italia, senza che venissero nominati eredi.
Pertanto, l’istante chiedeva come dovesse essere trattato tale legato obbligatorio in sede di denuncia di successione e quale fosse il relativo trattamento fiscale; egli chiedeva altresì quale fosse la tassazione dell’atto di adempimento di detto legato e, infine, se allo stesso dovesse essere allegato l’attestato di prestazione energetica (Ape).
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