202130.06
SUCCESSIONI: TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO OBBLIGATORIO
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SUCCESSIONI: TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO OBBLIGATORIO

in Media

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Molto interessante è il caso di Tizio, cittadino tedesco che decede in Germania, Paese nel quale ha la sua ultima residenza abituale. Questi lascia un testamento olografo, con il quale ha disposto soltanto un legato con effetti obbligatori a favore della propria compagna, avente a oggetto un immobile sito in Italia, senza nominare alcun erede.

Tale fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 224 del 30 marzo 2021, laddove essa ha chiarito come debba essere trattato tale legato in sede di denuncia di successione, quale sia il relativo trattamento fiscale e la tassazione dell’atto di adempimento di detto legato.

Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale successione (in virtù di quanto previsto dal Regolamento Ue 650/2012) sia disciplinata dal diritto tedesco, posto che Tizio è un cittadino tedesco con ultima residenza in Germania.

Conseguentemente, ai fini della denuncia di successione telematica in Italia, è necessario barrare la specifica casella presente sul frontespizio della dichiarazione di detto legato, allo scopo di applicare a una successione legittima la legge europea del Paese in cui il defunto ha la sua ultima residenza abituale, in luogo di quella italiana.

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