TRUST: LO STRANO CASO DELLA RETROCESSIONE DEI BENI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 2 della Convenzione dell’Aja definisce il trust come quel rapporto giuridico istituito da una persona (detta disponente o settlor), mediante un atto tra vivi o a causa di morte, in virtù del quale un determinato soggetto (chiamato trustee o fiduciario) gestisce i beni del disponente per uno scopo specifico o nell’interesse di uno o più beneficiari. In via generale, quindi, è possibile distinguere tra il trust di scopo, ipotesi nella quale i beni del disponente devono essere gestiti dal trustee al fine di raggiungere un determinato fine, e il trust con beneficiario, che si ha quando i beni trasferiti in trust devono essere amministrati nell’interesse di uno o più beneficiari.
Con specifico riferimento al trust in favore di un beneficiario, ancorché appaia un’ipotesi remota e certamente non il naturale esito di una simile disposizione patrimoniale, può anche accadere che questi rinunci alla propria posizione giuridica, ovvero al trasferimento finale dei beni conferiti in trust. Più precisamente, in questo caso, il disponente, preso atto della dichiarazione di rinuncia irrevocabile da parte del beneficiario, non può fare altro che chiedere al trustee di cessare anticipatamente il trust, provvedendo quindi alla retrocessione in suo favore dei beni originariamente disposti in trust.
Diventa interessante allora capire quali siano gli effetti fiscali di questa strana eventualità, soprattutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle donazioni.
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