Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A decorrere dal 1° giugno 2016, l’Agente della Riscossione dovrà notificare le cartelle di pagamento mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC. Infatti, il D.Lgs. 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, espressamente, all’art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC, qualora destinatari degli atti di riscossione siano professionisti ed imprese individuali o costituite in forma societaria.
Con apposito comunicato, Equitalia ha rimarcato l’obbligo per i professionisti di attivare un indirizzo PEC e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza, il quale sarà, a sua volta, tenuto ad inviare ed aggiornare puntualmente l’elenco degli indirizzi all’indice nazionale INI-PEC, di cui il Concessionario si riserva la consultazione, nonché l’estrazione, anche in forma massiva. Nel documento citato si precisa altresì che, sia in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, sia in caso di casella email satura malgrado il secondo tentativo effettuato a distanza di 15 giorni dal primo, l’atto verrà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del sito internet della medesima.
In ogni caso, il contribuente riceverà comunicazione dell’avvenuto deposito telematico a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Per i contribuenti persone fisiche, non ricompresi nelle suddette categorie giuridiche, l’utilizzo dello strumento telematico rimarrà, invece, facoltativo. In tali ipotesi, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all’Agente della Riscossione.
Sul punto, si rileva sinteticamente che, secondo la giurisprudenza di merito (cfr., CTP di Lecce, sentenza n. 611 del 26 febbraio 2016 e CTP di Napoli, sentenza n. 1817 del 12 maggio 2016), è nulla la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, in quanto tale modalità di notifica non offrirebbe le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l’originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.
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