Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il Regolamento UE n. 952/2013, istituente il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) in vigore dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina concernente l’assunzione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), già precedentemente contenuta nell’articolo 5-bis Regolamento 2913/1992(CDC).
Esso, in particolare, prevede l’accesso a due tipi di autorizzazione AEO cumulabili tra loro ex articolo 38, par. 3 CDU: AEO-semplificazioni doganali (AEO-C) e AEO-sicurezza (AEO-S).
A questo impianto normativo, si aggiungono anche le linee guida TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 pubblicate dalla DG Taxud della Commissione Europea che, pur non essendo vincolanti dal punto di vista giuridico, forniscono dei chiarimenti utili ai fini delle modalità di presentazione delle domande e della gestione del procedimento di acquisizione dello status di operatore economico autorizzato.
Esse, inoltre, contengono il questionario di autovalutazione preventiva, la dichiarazione di sicurezza da utilizzare con i partner commerciali, l’automonitoraggio dell’autorizzazione ed altri documenti che possono influire sull’ottenimento della qualifica di AEO e che assicurano la compliance doganale del soggetto.
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