di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36577, depositata ieri 25 novembre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla comunicazione di un avviso bonario ad una s.r.l., a seguito di liquidazione automatica ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 54-bis D.P.R. 633/1972 per IVA ed Ires, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate accertava l’omesso versamento delle imposte dovute, così come risultanti dalla dichiarazione. Il versamento delle stesse, però, avveniva alcuni giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997.

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