Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori sono assoggettabili ad IRAP. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, con sentenza del 28 gennaio 2016, n. 30.
La vicenda trae origine dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate di Udine di un’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP in relazione alle plusvalenze nette conseguite in sede di cessione di contratti di prestazioni sportive di alcuni calciatori. Formatosi il silenzio rifiuto, la Società proponeva ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Udine, assumendo che le cessioni in parola avrebbero avuto quale oggetto non la cessione di un contratto di lavoro, ma il diritto di ottenere dalla società cedente la risoluzione anticipata del precedente contratto, diritto integrante la condizione necessaria per permettere la stipula di un nuovo contratto con il giocatore. Ne conseguiva che il provento realizzato non costituirebbe plusvalenza da cessione di beni immateriali strumentali e come tali non assoggettabili ad IRAP.
Il Collegio, nel ritenere infondata la tesi della contribuente e, dunque, della società calcistica ricorrente, cita la recentissima sentenza n. 24588/2015 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato l’imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche. Ciò, sulla base della considerazione per la quale, attraverso la cessione del contratto, viene trasferito il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta che rappresenta un bene immateriale strumentale, appartenente alla gestione ordinaria dell’impresa e, come tale, rilevante ai fini IRAP.
Infine, i Giudici friulani condividono quanto rilevato anche dal Consiglio di Stato con parere n. 5285/2012, e cioè che, con la cessione del contratto, viene trasferito il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta verso corrispettivo, diritto integrante un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’ impresa, sia sul piano tributario, poiché ammortizzabile, sia su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
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