di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita, che venga rettificato in fabbricato di tipo villino sulla base dei lavori in corso, se alla data di trasferimento del bene non vi sia prova dell’ultimazione della costruzione.
È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 10025, depositata ieri 29 marzo dalla Corte di Cassazione, che esclude quindi la rilevanza della mera utilizzazione edificatoria dell’area su cui insiste un fabbricato in corso di costruzione.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.r.l. di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita. In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate, rettificando tale valore in fabbricato di tipo villino sulla base della documentazione attestante i lavori in corso, contestava le maggiori imposte.
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