Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria non consente di travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante effetti giuridici differenti, e di ridefinire la cessione di quote in cessione di ramo di azienda ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, poiché tale disposizione non è una norma generale antielusiva per l’imposizione di registro. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2054.
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