di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall’articolo 60, D.P.R. 600/1973.
La disposizione citata stabilisce che la notifica degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’articolo 149 c.p.c.per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Ciò significa che il messo notificatore (ovvero, il messo comunale o messo autorizzato dall’ufficio finanziario, figura pienamente equiparata all’ufficiale giudiziario; Cassazione, ordinanza n. 17368/2021), ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., esegue la notificazione, di regola, nelle mani proprie del destinatario mediante la consegna dell’atto al contribuente presso la sua casa di abitazione o, se ciò non è possibile, in qualsiasi altro luogo della circoscrizione a cui è addetto il messo.
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