Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nell’ambito del contenzioso tributario, l’istituto del reclamo/mediazione rappresenta uno strumento deflattivo finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi di ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua innanzi al giudice.
In particolare, l’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, prevede che il ricorso proposto da chi riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) produca anche gli effetti di un reclamo e possa contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
In altri termini, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ovvero, per i ricorsi introduttivi presentati a decorrere da tale termine), la presentazione del ricorso dà avvio automaticamente ad un procedimento di riesame dell’atto da parte dell’ente impositore (reclamo), con facoltà per il contribuente di inserirvi anche una proposta di accordo con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (mediazione).
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