Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La responsabilità per liquidatori, soci e amministratori di soggetti IRES postula necessariamente uno specifico atto, emesso ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, di natura chiaramente accertativa, atteso che questi ultimi non sono obbligati solidali e, quindi, l’Amministrazione finanziaria non può, sic et simpliciter, vantare nei loro confronti il debito sociale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16446 del 5 agosto 2016, conformemente al granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Nel caso di specie, il liquidatore di una società provvedeva alla cancellazione della stessa per trasferimento della sede all’estero, con sostanziale continuazione dell’attività. L’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento a carico della sola società, ma, nel corso del giudizio di merito, tentava di far valere anche la responsabilità del liquidatore di detta società ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973.

Sul punto, la Suprema Corte, dopo aver escluso che nella specie fosse presente una fattispecie liquidatoria, attesa la continuità aziendale della società, ha affermato tout court che non vi è alcun atto motivato che accerti la responsabilità del liquidatore, mancando nell’atto impositivo impugnato alcun cenno alla responsabilità di natura civilistica e non strettamente tributaria ex art. 36 citato del liquidatore medesimo.

Conseguentemente, il liquidatore, non essendo un obbligato solidale del debito sociale, non può essere chiamato, sic et simpliciter, a rispondere dei medesimi, ma è necessario che l’Amministrazione finanziaria emetta nei suoi confronti uno specifico atto di natura accertativa.

Indubbiamente, la pronuncia in commento ribadisce un principio granitico e consolidato ormai da decenni in seno alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è opportuno ribadirlo, specie in un contesto come quello attuale, in cui la responsabilità in oggetto viene sempre più spesso utilizzata a sproposito dall’Amministrazione finanziaria.

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