di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.

Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima  dell’emissione dell’avviso di accertamento.

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