Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Al fine di permettere ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di fronteggiare la crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 18 D.L. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che vi sia una contrazione del fatturato o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

Con circolare 9/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l’ambito applicativo di tale regime di sospensione.

Innanzitutto, è stato precisato che per la sospensione dei versamenti, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

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