Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.

In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.

A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.

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