di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022) ha introdotto una “nuova” definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.
È opportuno fornire chiarimenti su alcuni aspetti che sono risultati incerti ad una prima interpretazione delle norme richiamate.
Innanzitutto, si ritiene che lo qualifica di parte processuale assume rilevanza esclusivamente sotto un profilo formale, nel senso che potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo i giudizi instaurati direttamente nei confronti dei soggetti sopra indicati, ma anche quelli nei quali i medesimi siano intervenuti volontariamente o perché chiamati in causa, sempre entro il 1° gennaio 2023. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare AdE 2/E/2023.
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