di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, l’omessa indicazione in dichiarazione della penale trattenuta dal promittente venditore per la mancata stipula del definitivo, integra il reato di dichiarazione infedele ex articolo 4 D.Lgs. 74/2000 in quanto la suddetta clausola risarcisce la parte venditrice di un mancato guadagno che avrebbe generato redditi tassabili. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23837 depositata ieri 21 giugno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla condanna inflitta dal competente Tribunale ad un contribuente per il reato di dichiarazione infedele, stante l’omessa indicazione in dichiarazione di una somma di denaro pari ad euro 800.000. Tale somma era stata trattenuta dal promittente venditore a titolo di penale in conseguenza dell’inadempimento del contratto preliminare da parte del promissario acquirente.
Più precisamente, il Tribunale riteneva che tale somma costituisse reddito imponibile ai fini Irpef e, come tale, avrebbe dovuto essere indicata in dichiarazione, concludendo per l’affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, con confisca dei beni nella sua disponibilità per un valore pari al profitto del reato.
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