Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di differenze inventariali, le istruzioni contenute nei documenti di prassi operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una soglia minima delle differenze in oggetto per l’esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria del potere di accertamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185.

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