Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di reati tributari, l’evasione dell’Iva all’importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03, costituisce un reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza l’assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019.
La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell’appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo di un velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario, senza assolvimento dei relativi diritti di confine.
Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili, tra i quali figurava la nullità dell’ordinanza per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un reato già prescritto e per depenalizzazione del reato di cui all’articolo 70 D.P.R. 633/1972, che rinvia all’articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973.
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