Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Sconta l’imposta di registro proporzionale e non l’Iva la cessione di un terreno divenuto edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo e da lui in precedenza coltivato, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20149 del 25.07.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il quale veniva ripresa a tassazione l’Iva non versata in relazione alla vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado.
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