Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È illegittimo l’atto di accertamento dell’Amministrazione comunale notificato a mezzo di agenzie private di recapito. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia (sezione staccata di Foggia) con sentenza del 20 ottobre 2016, n. 2463, che si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione con pronunce nn. 7156/2016, 27021/2014 e 2262/2013.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di seconde cure hanno affermato tout court che, in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. n. 261 del 1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’ente poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Conseguentemente, concludono i giudici pugliesi, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidate ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. 1 del citato D.Lgs. n. 261/1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.
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