di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, l’atto di modifica del classamento catastale, nell’ipotesi in cui l’intestatario della partita sia deceduto, deve essere notificato a pena di nullità agli eredi, non realizzandosi, in difetto di ciò, la condizione legale di efficacia della modificazione di detto classamento. A tal fine, non assume alcuna rilevanza l’inadempimento dell’obbligo di richiedere la voltura catastale dell’intestazione dell’immobile oggetto di successione. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16813, depositata ieri 15 giugno.
Nel caso di specie, gli eredi di un contribuente impugnavano la revisione di classamento relativa ad un immobile di cui erano diventati comproprietari, ma la competente Commissione tributaria provinciale riteneva il ricorso inammissibile in quanto l’atto impugnato non era mai stato notificato ai ricorrenti e inoltre non rientrava nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992.
La decisione veniva riformata dai giudici di appello i quali ritenevano che, sebbene gli eredi del de cuius fossero venuti a conoscenza della variazione del classamento tramite una visura catastale (e non tramite un atto di variazione notificato dall’Amministrazione finanziaria), questi avevano interesse a proporre l’azione per l’annullamento dell’atto impugnato.
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