di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, non è necessario riscontrare in capo all’ente emittente il conseguimento di un vantaggio economico. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16353, depositata ieri 29 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei titolari di una s.r.l. per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari.
Il gip disponeva altresì il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, nonché di 13 automezzi.
Dopo due mesi, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare per entrambi gli indagati e modificava in melius quella personale per uno di essi. Così, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza, i due imprenditori proponevano ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen.
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