Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È valida la notificazione via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento, disposta ai sensi dell’art. 15, comma 3 della Legge fallimentare, alla società cancellata dal Registro delle Imprese. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17946.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo proposto contro la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento di una srl in liquidazione, nel quale veniva contestata la nullità della notificazione, eseguita con deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo PEC e presso la sede sociale, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha aderito ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 146/2016, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della Legge fallimentare con riferimento al principio di uguaglianza e al diritto di difesa, ritenendo che il procedimento di cui all’art. 15 citato coniughi, da un lato, il diritto di difesa dell’imprenditore e, dall’altro, le esigenze di celerità e speditezza del procedimento concorsuale.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha concluso che, qualora l’irreperibilità sia da imputare alla negligenza dell’imprenditore, non occorre che il tribunale proceda con ulteriori formalità.
© Riproduzione riservata