Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Gli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998 stabiliscono che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui agli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.

Ai fini delle imposte dirette, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore:

è sempre consentito in caso di credito derivante dalla correzione di errori contabili o di credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;
è consentito, con riferimento al versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di dichiarazione trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro il termine per l’accertamento.

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