Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973.

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