Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 67/2020”
L’istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.
In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che permette all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le rispettive obbligazioni, è contemplata dall’articolo 8, comma 1, L. 212/2000.
Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica regolamentazione. È verosimile infatti che il legislatore abbia introdotto la previsione in parola al fine di consentire l’esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie non espressamente previste dalla legge.
Occorre però precisare che la norma citata, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, al successivo comma 8 del medesimo articolo 8 ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia, demandando ad appositi regolamenti (ad oggi non ancora emanati) l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato.
Conseguentemente, deve ritenersi che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene il costante confinamento dell’istituto della compensazione entro i limiti angusti della sua espressa previsione e regolamentazione, così come recentemente avvenuto con la sentenza n. 16463 del 31.07.2020, laddove la Corte di Cassazione si è spinta oltre, individuandone un limite nell’ipotesi in cui si abbia contestazione del credito, ovvero debba ancora essere accertato o riconosciuto.
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