Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il giudicato si realizza quando la sentenza non è più revocabile per decorso dei termini di impugnazione o esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, avendo come obiettivo quello di eliminare ogni incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie (cfr. SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006).
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che «nell’ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 27304 del 26.10.2018).
Tuttavia, è d’uopo precisare che nel processo tributario non trova automatica applicazione quanto disposto dall’articolo 2909 cod.civ., poiché si deve tener conto sia del carattere impugnatorio di tale rito, sia di talune peculiarità della materia fiscale (ad esempio, l’autonomia dei periodi d’imposta), che potrebbero incidere sulla forza del giudicato.
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