Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In via generale, il giudizio di rinvio costituisce una fase autonoma del processo tributario, che viene introdotta mediante la riassunzione dinanzi alla Commissione tributaria di pari grado rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.
Detto giudizio, quindi, non rappresenta la continuazione della precedente fase di merito e la riassunzione si configura semplicemente «come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata» (Cfr. Cass. 4018/2006).
Tale giudizio è disciplinato dall’articolo 63 D.Lgs. 546/1992, a mente del quale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la precisazione che, in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato.
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