Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con nota Prot. 84724 del 10 ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali, a seguito della riforma che ha interessato il Codice Doganale dell’Unione (CDU).

Trasformazione sotto controllo doganale
A partire dal 1° maggio 2016, le operazioni compiute nell’ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla predetta data, devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo. Conseguentemente, la riscossione dell’IVA gravante sulle operazioni in questione è effettuata con la modalità prevista per il perfezionamento attivo, ossia:

– sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime;
– successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva della stessa.
L’assolvimento dell’Iva all’atto dell’importazione può avvenire anche attraverso la presentazione della dichiarazione d’intento per l’utilizzo del plafond.
Per quanto concerne il dazio, la Commissione europea ha precisato che non è più consentito, agli operatori economici che fanno uso di tale procedura, di beneficiare dell’esenzione o riduzione daziaria. Pertanto, dal 1° maggio 2016 viene applicata l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale, senza la possibilità di avvalersi del certificato di origine preferenziale presentato all’atto del vincolo della merce.

La determinazione del valore nel perfezionamento attivo
In ipotesi di importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni in regime di perfezionamento attivo, il valore delle merci deve essere determinato sulla base delle regole generali previste dagli artt. 70 e 74 del Codice Doganale dell’Unione.
Qualora nella lavorazione siano utilizzate anche merci unionali (oltre a merci terze), se l’operatore opta per la modalità di tassazione di cui all’art. 85 del CDU, le merci unionali vanno incluse nel valore da dichiarare all’importazione. Al contrario, se l’operatore sceglie il metodo di tassazione di cui all’art. 86 del CDU, il valore finale può essere determinato senza considerare il valore delle merci unionali.

Prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo
Il nuovo metodo di calcolo dei dazi all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo di cui all’art. 75 del RD è applicabile nelle sole ipotesi in cui sul prodotto trasformato sia previsto un dazio specifico. Invece, qualora siano applicabili i c.d. dazi ad valorem, è utilizzabile il criterio del dazio generale di cui all’art. 86 del CDU.
Va inoltre rilevato che non è più previsto l’obbligo di rilascio dell’autorizzazione di perfezionamento passivo al soggetto che fa effettuare le lavorazioni all’estero. Conseguentemente, il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento passivo non deve necessariamente essere colui che organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell’Unione.

Uso finale
Il trattamento favorevole previsto per le merci immesse in libera pratica con “destinazione particolare” è inquadrato dal Codice Doganale dell’Unione tra i regimi speciali, con conseguente applicazione delle disposizioni generali del titolo VII, capo I, oltre che di talune norme specifiche.
Con riferimento alla fase dell’appuramento dell’uso finale, si rileva che l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, nell’ipotesi di cui all’art. 254, par.4, lett. b), del CDU, non va considerata alla stregua del vincolo al regime di esportazione, dato che le merci permangono nell’alveo dell’uso finale fino alla loro uscita dal territorio doganale della UE, che sarà attestata mediante il compimento delle ordinarie formalità doganali concernenti la dichiarazione per l’esportazione e l’assoggettamento delle merci alle disposizioni che sarebbero state applicabili in caso di vincolo delle stesse al regime di esportazione.
Dunque, solo con il corretto assolvimento delle procedure appena indicate è comprovata l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione ed estinta l’obbligazione doganale.
Qualora il regime di uso finale si concluda con la distruzione delle merci, eventuali cascami e avanzi derivanti da tale operazione acquistano lo status di merci non unionali e vengono considerati vincolati al regime di deposito doganale, al quale si potrà dare poi esito con qualsiasi regime.

Contenuto della dichiarazione doganale
Nel caso di rilascio di autorizzazioni al perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea e uso finale su dichiarazione doganale, la predetta dichiarazione deve contenere (anche in allegato) i dati previsti dall’art. 55, par. 1), 8 RDT, riguardanti una serie di informazioni concernenti l’operazione svolta (il tipo di trasformazione o utilizzo, la descrizione delle merci, il termine di appuramento ecc.).

Competenza rilascio autorizzazioni doganali
L’Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo, passivo e uso finale è quello competente sul luogo in cui è tenuta ovvero è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali, nonché dove vengono svolte almeno parte delle lavorazioni. Qualora non sia possibile determinare l’autorità doganale competente, l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio nel cui ambito territoriale il richiedente tiene le scritture contabili ai fini doganali.

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