Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il procedimento di reclamo/mediazione opera nella ipotesi in cui il contribuente voglia contestare in via giudiziale un atto di valore sino a 20.000 euro (50.000 euro dall’1.1.2018): in tal caso, egli è tenuto infatti a notificare, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica, il ricorso/reclamo, che, in via eventuale, può contenere anche una proposta di mediazione.
Se quest’ultima è presente e, su iniziativa di una delle parti, si giunge alla definizione della controversia, negoziando la pretesa fiscale in contestazione e fruendo di una riduzione delle sanzioni, occorre provvedere, ai fini del perfezionamento della mediazione, al pagamento delle somme dovute o della prima rata nei termini prescritti.
In linea generale, alla luce dei diversi rinvii normativi, la disciplina sui versamenti è contenuta negli articoli 8 e 15-bis D.Lgs. 218/1997 e 15-ter D.P.R. 602/1973.
Sotto il profilo temporale, si rileva che ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento della totalità delle somme o della prima rata deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di mediazione tramite versamento unitario, fatte salve le ipotesi in cui siano contemplate altre modalità di pagamento in ragione della tipologia del tributo.
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