Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo Studio n. 283-2015/I del 13 gennaio 2016, ha analizzato la tematica relativa al trasferimento della sede di società all’estero o in Italia, sotto i profili societari e pubblicitari, che, contrariamente a quelli fiscali (ben definiti agli artt. 166 e 166-bis del TUIR), presentano diverse lacune e zone d’ombra.
Innanzitutto, lo Studio richiama le norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti, evidenziando che l’art. 25 della Legge 218/95 dispone quanto segue:
– le società sono regolate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione;
– se in Italia si trovano l’oggetto principale o la sede dell’amministrazione, si applica la legge italiana;
– i trasferimenti in un altro Stato hanno efficacia solo se posti in essere conformemente alle leggi sia italiane che dello Stato di destinazione.
Successivamente, si rileva come esistano tre casistiche:
1) se lo Stato di destinazione non consente l’ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, la società italiana deve sciogliersi e costituirsi nuovamente nello Stato estero;
2) se lo Stato di destinazione consente l’ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, ma impone loro di adeguarsi alla propria normativa nazionale, il trasferimento è efficace alla condizione che sia adottato modello sociale conforme all’ordinamento di destinazione;
3) se lo Stato di destinazione consente l’ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica senza alcun vincolo, le società straniere possono mantenere la disciplina dello Stato di costituzione.
Dunque, lo Studio n. 283-2015/I evidenzia che la concreta realizzazione dell’operazione è subordinata all’analisi dell’ordinamento dello Stato di destinazione e che, nella maggior parte dei casi, è necessario adeguare gli statuti proprio alla legge di quest’ultimo Stato.
Viene poi prestata una particolare attenzione all’ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all’interno dell’Unione Europea, per la quale vige il principio della libertà di stabilimento contenuto negli artt. 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che ha formato oggetto di un’evoluzione nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Lo Studio n. 283-2015/I passa, infine, all’esame dei profili operativi del trasferimento della sede sociale da e per l’Italia concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la redazione dell’atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.
Per un approfondimento scarica in formato pdf lo Studio 283-2015/I
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