Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La cessione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore, concretandosi nel trasferimento di un’utilità giuridica suscettibile di valutazione economica e circolazione, in quanto bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa, è idonea a generare una minusvalenza deducibile solo quando avvenga dietro il pagamento di un corrispettivo, a nulla rilevando l’assunzione, ad opera della parte cessionaria, dell’obbligo di pagare il compenso del ceduto. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 346 del 09.01.2019.

La controversia oggetto della pronuncia in rassegna prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate contestava un’ingente perdita sostenuta dalla A.C. Milan, recuperando a tassazione un importo relativo a delle minusvalenze considerate non deducibili poiché avvenute a titolo gratuito.

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