Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza del 2 febbraio 2016, n. 13, ha ritenuto inesistente e insanabile la notifica diretta ad un cittadino italiano, residente all’estero in Paese Black list, recapitata presso un suo indirizzo in Italia.
Il contribuente, nei confronti del quale l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, era stato cancellato dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrato all’estero, ma, a parere dell’Ufficio, essendo lo stesso emigrato in un paese individuato dal D.M. 4 maggio 1999 tra i paesi a regime fiscale privilegiato, nei suoi confronti operava la presunzione di domicilio fiscale in Italia a norma dell’art. 2 del TUIR.
I Giudici emiliani, in linea con la difesa del contribuente, hanno sostenuto, al contrario, che la notifica non sia stata effettuata correttamente in quanto il ricorrente è cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
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